Successioni ed eredità tra Italia e Polonia
Quando un cittadino italiano risiede in Polonia, o possiede beni in entrambi i Paesi, la gestione di un’eredità coinvolge norme europee e nazionali che si intrecciano. Dal 17 agosto 2015 le successioni transfrontaliere all’interno dell’Unione europea sono disciplinate dal Regolamento (UE) n. 650/2012, che si applica sia all’Italia sia alla Polonia.
Questo articolo illustra il quadro normativo di riferimento, senza sostituirsi alla consulenza di un notaio o di un legale, figure alle quali è necessario rivolgersi per la gestione concreta di ogni pratica successoria.
ATTENZIONE: Comites Polonia non fornisce consulenza legale, fiscale o notarile diretta. L’articolo non va considerato una guida ufficiale. Per la gestione di una pratica successoria specifica si raccomanda di rivolgersi a un notaio o a un avvocato abilitato in Italia o in Polonia.
Il regolamento UE 650/2012 sulle successioni
Il regolamento stabilisce che, in linea generale, la successione di una persona deceduta dopo il 17 agosto 2015 è regolata da un’unica legge e trattata da un’unica autorità, evitando la frammentazione tra più ordinamenti. Il criterio principale di collegamento non è più la cittadinanza del defunto, ma la sua residenza abituale al momento della morte.
Il regolamento si applica in tutti gli Stati membri dell’Unione europea, con l’eccezione di Danimarca e Irlanda, che restano quindi esclusi da questo sistema comune.
Perché conta la residenza abituale del defunto
Per un cittadino italiano che ha vissuto stabilmente in Polonia fino alla morte, la successione viene generalmente trattata dalle autorità polacche, secondo il diritto polacco, indipendentemente dalla cittadinanza italiana del defunto. Il criterio della residenza abituale richiede però un legame stabile e duraturo con il Paese: una permanenza temporanea, ad esempio per un incarico di lavoro a termine, non è di per sé sufficiente a spostare la residenza abituale se il centro degli interessi personali e familiari resta altrove.
Il regolamento consente tuttavia una deroga importante: il testatore può scegliere, con dichiarazione espressa in forma testamentaria, di sottoporre l’intera successione alla legge del Paese di cui ha la cittadinanza. Un cittadino italiano residente in Polonia può quindi scegliere che alla propria successione si applichi la legge italiana, anche se al momento della morte risiede stabilmente in Polonia.
Il ruolo della legge italiana n. 218/1995
Prima del 2015, la successione dei cittadini italiani era regolata dall’articolo 46 della legge 31 maggio 1995, n. 218, che indicava come criterio la legge nazionale del defunto. Questa norma continua a valere per le successioni aperte prima del 17 agosto 2015 e, in via residuale, per gli aspetti non coperti dal regolamento europeo, come la materia fiscale.
È un punto che genera spesso confusione: la cittadinanza italiana non è più, di per sé, il criterio che determina la legge applicabile a una successione aperta dopo tale data. Per questo motivo la pianificazione successoria, se effettuata in vita tramite testamento, permette di scegliere consapevolmente quale legge debba regolare la propria eredità.
Il certificato successorio europeo
Il regolamento ha introdotto il certificato successorio europeo, un documento che consente a eredi, legatari, esecutori testamentari e amministratori dell’eredità di dimostrare la propria qualità e i propri diritti in qualsiasi altro Stato membro, senza necessità di ulteriori procedure di riconoscimento. Il Consiglio Nazionale del Notariato conferma che in Italia il rilascio del certificato è affidato in via esclusiva ai notai, e che lo strumento è utile in particolare quando un erede residente in Polonia deve far valere i propri diritti su un immobile in Italia, o viceversa.
Il certificato viene rilasciato dall’autorità competente dello Stato la cui legge si applica alla successione, che può essere un notaio, un tribunale o un’altra autorità designata a seconda dell’ordinamento nazionale.
Ereditare immobili in Polonia
L’acquisto di un immobile in Polonia da parte di uno straniero richiede, in via generale, un permesso del Ministero dell’Interno polacco, secondo la legge del 24 marzo 1920 sull’acquisto di immobili da parte di stranieri, pubblicata nella banca dati ufficiale della legislazione polacca. Questo obbligo, tuttavia, non si applica mai all’acquisizione per successione legittima (in assenza di testamento): la legge esenta espressamente da qualsiasi permesso gli eredi legittimi, indipendentemente dalla loro nazionalità.
Per la successione testamentaria, invece, il permesso resta in via generale richiesto agli eredi stranieri, ma l’articolo 8, comma 2, della stessa legge esenta i cittadini e le imprese degli Stati parte dell’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) e della Confederazione svizzera. Poiché l’Italia fa parte del SEE, un cittadino italiano che eredita un immobile in Polonia per disposizione testamentaria non deve quindi richiedere alcun permesso ministeriale. L’esenzione è confermata anche dal portale ufficiale powroty.gov.pl, gestito dal governo polacco per i cittadini stranieri e i rimpatriati.
Imposta di successione polacca
In Polonia, l’imposta sulle successioni e donazioni (podatek od spadków i darowizn) colpisce l’acquisizione di beni situati nel territorio polacco. Il portale ufficiale del Ministero delle Finanze polacco prevede però un’esenzione totale per i familiari più stretti del defunto, quali coniuge, figli, nipoti, genitori e fratelli, a condizione che al momento dell’acquisizione abbiano la cittadinanza polacca, di un altro Paese dell’Unione europea, di Islanda, Liechtenstein o Norvegia, oppure risiedano stabilmente in uno di questi Paesi. Questa condizione è pienamente soddisfatta dai cittadini italiani.
Per beneficiare dell’esenzione è necessario presentare il modulo SD-Z2 all’ufficio delle imposte polacco competente entro sei mesi dalla data in cui l’erede è venuto a conoscenza dell’acquisizione del bene, o dalla data di efficacia del provvedimento che accerta la successione. La mancata presentazione nei termini comporta l’assoggettamento all’imposta secondo le aliquote ordinarie.
Come procedere: i passaggi pratici
- Individuare la legge applicabile
Verificare se il defunto risiedeva abitualmente in Italia o in Polonia al momento della morte e se aveva effettuato una scelta di legge tramite testamento.
- Identificare l’autorità competente
In assenza di scelta di legge, l’autorità competente è generalmente quella dello Stato di ultima residenza abituale del defunto.
- Raccogliere la documentazione
Certificato di morte, eventuale testamento, atti di proprietà dei beni situati nei diversi Paesi e documenti identificativi degli eredi.
- Rivolgersi a un notaio o a un legale
La gestione della successione, l’accettazione o la rinuncia all’eredità e il calcolo delle quote di legittima richiedono la consulenza di un professionista abilitato nello Stato competente.
- Richiedere, se necessario, il certificato successorio europeo
Utile quando gli eredi devono far valere i propri diritti in un Paese diverso da quello in cui si è svolta la successione.
- Verificare gli obblighi fiscali in entrambi i Paesi
Le imposte di successione restano disciplinate dalle norme nazionali di ciascuno Stato e non rientrano nell’ambito del regolamento UE 650/2012. In Polonia, i familiari stretti possono richiedere l’esenzione totale presentando il modulo SD-Z2 entro sei mesi.
FAQ – Domande frequenti
Sì, salvo diversa scelta espressa in testamento. Il criterio principale è la residenza abituale al momento della morte, non la cittadinanza. La scelta della legge nazionale è possibile solo tramite dichiarazione testamentaria esplicita.
È un documento che consente a eredi e legatari di dimostrare la propria qualità e i propri diritti successori in qualsiasi Stato membro dell’UE, senza ulteriori procedure di riconoscimento, semplificando la gestione dei beni situati in più Paesi.
No. Il regolamento UE 650/2012 riguarda la legge civile applicabile e la competenza giurisdizionale, non la materia fiscale, che resta disciplinata dalle norme nazionali italiane e polacche in modo autonomo.
Sì. Il regolamento consente al testatore di scegliere, con dichiarazione espressa in forma testamentaria, la legge del Paese di cui ha la cittadinanza, anche se risiede abitualmente altrove al momento della morte.
No. Per successione legittima il permesso non è mai richiesto, a prescindere dalla nazionalità. Per successione testamentaria, i cittadini di Stati SEE, tra cui l’Italia, sono comunque esentati dal permesso del Ministero dell’Interno polacco.
In genere no. I familiari stretti con cittadinanza di uno Stato UE, tra cui l’Italia, possono ottenere l’esenzione totale presentando il modulo SD-Z2 all’ufficio delle imposte polacco entro sei mesi dall’acquisizione del bene.
Fonti citate
- Regolamento (UE) n. 650/2012 – EUR-Lex
- Legge 31 maggio 1995, n. 218 – Normattiva
- Pubblicata in G.U. la norma che introduce il Certificato di successione europeo (CSE) – Consiglio Nazionale del Notariato
- Gestione di una successione transfrontaliera – Your Europe, Commissione europea
- Legge del 24 marzo 1920 sull’acquisto di immobili da parte di stranieri – ISAP, Cancelleria del Sejm
- Nieruchomości nie wymagające zezwolenia – powroty.gov.pl
- Nabycie spadku lub darowizny w najbliższej rodzinie – podatki.gov.pl, Ministero delle Finanze polacco
